Per la Cassazione deve essere assolto il padre che versa solo una parte del mantenimento nei periodi in cui i figli sono con lui perché provvede a tutte le loro esigenze.
Queste sono le conclusioni della sentenza n. 893/2021 della Corte di Cassazione che conferma la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio contemplato dall’art. 570 bis c.p.
L’art. 570 bis c.p.: violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio
Il codice penale prevede all’art. 570 bis c.p., norma che punisce il “coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
Assolto il padre che versa una parte del mantenimento
La Cassazione con la sentenza n. 893/2021 ha accolto il ricorso dell’imputato ritenendolo fondato. In appello, la Corte ha considerato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 570 bis c.p. perché avrebbe omesso di versare metà dell’importo dell’assegno di mantenimento per i figli di 300 euro e le spese straordinarie per circa un anno.
Sempre in appello l’imputato ha specificato, però, che a parte una breve parentesi temporale in cui è stato inadempiente ha sempre provveduto al versamento degli assegni nel periodo oggetto di contestazione, dimezzandoli solo nel periodo estivo, quando i figli erano con lui e provvedeva direttamente lui a tutte le loro necessità.
Secondo la Cassazione, quindi, la sentenza della Corte d’appello non è censurabile per quanto riguarda la corretta applicazione dell’art. 570 c.p, stante l’ammissione da parte dell’imputato del versamento parziale del mantenimento. I giudici della Suprema Corte, invece, hanno ritenuto la sentenza del giudice di secondo grado criticabile per quanto riguarda la seconda doglianza sollevata dall’imputato: l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., che esclude la punibilità se i fatti sono di particolare tenuità.
In effetti nel caso di specie i giudici d’appello non hanno motivato le ragioni per le quali tale norma non dovesse essere applicata al caso di specie, escludendo dal novero delle sue valutazioni fatti che avrebbero ben potuto condurre alla sua applicazione, con conseguente esclusione della punibilità dell’imputato.
Mantenimento parziale: quando c’è l’assoluzione
Secondo la Cassazione, quindi, deve essere esclusa la punibilità dell’imputato quando:
- l’inadempimento si riferisce a un arco temporale limitato;
- il mantenimento è versato anche se in parte;
- quando i figli erano con il padre provvedeva lui direttamente a tutte le loro necessità;
- non è stata verificata l’incidenza sulla ripartizione delle spese straordinarie.
Per la Cassazione, quindi, deve essere assolto il padre che versa solo una parte del mantenimento nei periodi in cui i figli sono con lui perché provvede a tutte le loro esigenze.