Corte Costituzionale: per le vittime di violenza gratuito patrocinio al di là del reddito

Il patrocinio gratuito per le vittime di violenza è legittimo, anche al di là del reddito. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, sentenza 1/2021, dichiarando non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Gip del Tribunale di Tivoli.

Sì al patrocinio gratuito per vittime di violenza

L’art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è contenuto nel «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)».

Questa norma dispone l’ammissione automatica – a prescindere dunque dai limiti di reddito – al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dai reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale.

Grazie a all’art. 76, comma 4-ter del D.P.R. 115/2002, quindi, il patrocinio gratuito per le vittime di violenza è legittimo, anche al di là del reddito

Gratuito patrocinio al di là del reddito: quale reati prevede

Rispettivamente, rientrano nella previsione dell’art. 76 comma 4-ter, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 le vittime di una serie di reati: maltrattamenti in famiglia, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori (stalking); nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.

Per tali reati, poi, nel tempo si sono succedute normative che hanno aumentato i termini per presentare querela. Per capire come e quando presentare una querela, clicca qui.

Una misura a sostegno delle vittime vulnerabili

La Corte Costituzionale con la sentenza 1/2021 ha precisato che la scelta “rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati”.

La norma sul patrocinio gratuito per le vittime di violenza, al di là del reddito, in deroga alle regole generali per il patrocinio a spese dello Stato, si inquadra nella volontà di offrire un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell’emersione e nell’accertamento delle condotte penalmente rilevanti.

Nel preambolo del Dl 23 febbraio 2009 n. 11, che ha introdotto la disposizione in esame, viene richiamata «la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati». Non diverse sono le considerazioni sviluppate nel preambolo del Dl 14 agosto 2013, n. 93.

La decisione della Corte Costituzionale ha precisato che la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale. L”obiettivo è quello di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima. Al tempo stesso, la misura incoraggia a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità“.

Del resto, nell’ordinamento sono presenti già altre ipotesi in cui il legislatore ha previsto l’ammissione a tale beneficio a prescindere dalla situazione di non abbienza.

Anche la Cassazione ammette il gratuito patrocinio al di là del reddito

Con la sentenza n. 13497 del 2017 la Corte di Cassazione ha avuto già modo di ribadire il principio di diritto oggi confermato dalla Corte Costituzionale.

Infatti, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76, comma 4 ter del D.P.R. 115/2002, la Corte di Cassazione ha precisato che la persona offesa da uno dei reati ivi elencati può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dallo stesso articolo.

L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pertanto, necessita esclusivamente dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell’art. 79 del medesimo decreto. Non è richiesta l’allegazione da parte dell’interessato prevista alla lett. c) della dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni reddituali per l’ammissione.

Vittime di violenza: la Regione Lazio approva il “Patrocinio Legale”

La Regione Lazio ha approvato il Protocollo d’Intesa per definire le modalità di accesso al “Patrocinio legale” in favore delle donne vittime di violenza. Il Protocollo non prevede limiti d’età e si applica a coloro che non dispongono di un reddito sufficiente ad assicurarsi un’adeguata difesa. L’obiettivo è quello di garantire loro l’assistenza legale in ambito penale e civile.

Per poter usufruire del sostegno legale le donne vittime di violenza dovranno:

1) essere residenti e/o domiciliate nel Lazio e aver subito nel territorio laziale un reato con connotazioni di violenza di natura fisica, sessuale, psicologica, economica, o di atti persecutori, meglio noto come stalking;

2) avere scelto un avvocato patrocinante iscritto/a nell’Elenco di avvocati patrocinanti, specializzati in materia civile o penale;

3) non essere in possesso dei requisiti per fruire del patrocinio a spese dello Stato;

4) avere un reddito personale non superiore a due volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato.

Regione Lazio: attivo il Fondo per il Sostegno per il Patrocinio Legale

La Regione Lazio con questo Protocollo sostiene le donne vittime di violenza o di atti persecutori, in sede giudiziaria e nella fase immediatamente precedente all’avvio della stessa, ivi compreso l’eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o tecnico di parte, contribuendo alle spese di assistenza legale.

Grazie al Protocollo della Regione Lazio, quindi il patrocinio gratuito per le vittime di violenza è previsto, anche al di là del reddito.

Il Protocollo d’Intesa disciplinerà i rapporti tra la Regione Lazio e l’Ordine degli Avvocati di Roma prevedendo l’istituzione del “Fondo per il Sostegno per il Patrocinio legale”, con un contributo regionale annuo di 50.000 euro.

Il Protocollo prevede inoltre la costituzione di un Elenco di avvocati patrocinanti, specializzati in materia civile o penale. I difensori devono dimostrare una esperienza e formazione continua e specifica nel settore della violenza di genere da aggiornarsi annualmente.

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L’Avv. Massimo Magliocchetti è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma (Tessera n. A51025), si occupa di diritto penale. Opera su tutto il territorio nazionale.

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