Quali sono i limiti del diritto di cronaca? E quando una notizia può ritenersi diffamatoria? In questo articolo cercheremo di capire quando una notizia può integrare il reato di diffamazione.
Sono domande frequenti durante le consulenze legali offerte dallo Studio Legale Magliocchetti ai propri assistiti. Giornalisti accusati oppure vittime di diffamazione: i principi non cambiano.
In questo breve articolo abbiamo deciso di offrire ai lettori qualche spunto.
Dal diritto di critica alla diffamazione: le norme costituzionali e penali
La Costituzione italiana sancisce il principio della libera manifestazione del pensiero.
L’art. 21 Cost., al primo comma, prevede che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
Il diritto di cronaca è un diritto soggettivo riconducibile a quello più ampio della libertà di manifestazione del pensiero e di stampa. Può essere definito come il potere-dovere di portare a conoscenza dell’opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata.
Tale diritto, però, spesso entra in conflitto con un altro diritto di natura costituzionale: il diritto all’onore e al decoro e alla reputazione, ormai ricondotto da giurisprudenza e dottrina all’art. 2 Cost., in tema di diritti inviolabili dell’uomo.
Tanto che l’ordinamento penale, all’art. 595 c.p., prevede che “chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro” (art. 595, comma 1, c.p.).
Aggiunge poi al secondo comma che “se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro” (art. 595, comma 2, c.p.).
Precisando ancora che “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro” (art. 595, comma 3, c.p.).
L’art. 595 c.p. quindi punisce le offese all’onore e al decoro realizzate in assenza del diretto interessato ed in presenza di altre persone. Ma è ritenuta lecita la divulgazione di notizie lesive dell’onore e della reputazione altrui?
I limiti al diritto di critica: 3 principi per escludere la diffamazione
Il rapporto tra la tutela dell’onore e il diritto di informare è stato oggetto di elaborazione di criteri di bilanciamento da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
I giudici della Suprema Corte, fina dalla storica sentenza n. 5259 del 1984, hanno individuato tre condizioni che operano come scriminanti nei confronti di informazioni dal contenuto potenzialmente ingiurioso o diffamatorio e che rappresentano al tempo stesso una serie di limiti all’esercizio del diritto di cronaca:
- la utilità sociale o rilevanza sociale dell’informazione;
- la verità dei fatti esposti;
- la forma “civile” dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire.
L’utilità sociale o rilevanza sociale: la pertinenza
La prima condizione è stata individuata nell’utilità sociale. Il diritto in questione dovrebbe considerarsi intrinsecamente finalizzato a soddisfare l’interesse della collettività ad essere informata in modo corretto.
La notizia è pertinente quando la sua pubblicazione sia in grado di contribuire alla formazione di un’opinione pubblica su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività. La rilevanza è stata più volte riconosciuta anche quando i fatti si riferiscono a vicende private, purché, siano relative a persone impegnate nella vita sociale e politica.
La verità: quando una notizia incompleta è reato
Il secondo limite è quello della verità. Con tale locuzione si intende la sostanziale corrispondenza tra il reale accadimento dei fatti e la loro narrazione.
La Cassazione ritiene infatti oggi sufficiente anche la sola verità putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti, conseguentemente escludendo dalla garanzia costituzionale solo le manifestazioni “subiettivamente false”.
Il limite della verità è violato in caso di notizia incompleta. Così ad esempio, il giornalista che diffonde notizie riguardanti una vicenda processuale risolta a distanza di tempo dal momento dell’acquisizione della notizia ha l’obbligo di completare ed aggiornare i dati in suo possesso.
La Cassazione civile rafforza la rigidità del limite della verità quando afferma che “la verità non è più tale se è mezza verità” e quando afferma che “la verità incompleta deve essere in tutto equiparata alla notizia falsa”, il che si esprime nella formula che “il testo va letto nel contesto”, il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio.
È diritto del soggetto investito dalla notizia chiedere una rettifica della notizia falsa o incompleta, oppure, anche se veritiere, lesive della dignità e dell’onore altrui.
La continenza: è reato una notizia con espressi lesive della dignità
La terza condizione è relativa alla continenza o forma civile dell’esposizione. Questo limite trova la sua ragione nell’evitare che il diritto di cronaca sconfini nell’abuso.
La notizia, infatti, deve essere improntata al carattere dell’obiettività e della correttezza. Non deve quindi mai degenerare in espressioni volgari, prive di ogni rispetto per la dignità e l’individualità della persona a di cui tratta la notizia.
Si tratta dunque di un criterio relativo non al contenuto, bensì alle modalità espositive della notizia.
Come tutelarsi in caso di diffamazione: cosa può fare la vittima
Se si ritiene di essere stati diffamati, un primo controllo è possibile farlo leggendo questa breve guida.
Tuttavia, proprio perché non può dirsi esaustiva del tema, tra l’altro in continua evoluzione giurisprudenziale, si consiglia di avvalersi della consulenza legale di un avvocato penalista.
Nel caso ricorrano gli estremi della diffamazione è opportuno sporgere querela. Cosa è una querela? Leggi questo articolo, cliccando qui.
È bene ricordare che la querela ha dei termini ben precisi per essere proposta all’autorità. Quindi è necessario non perdere tempo e sottoporre la propria situazione ad un avvocato penalista.