Diffamazione su Facebook: bastano alcuni “indizi” per la condanna

La diffusione di un messaggio denigratorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook può integrare integra un’ipotesi di diffamazione aggravata.

Il motivo è presto detto: la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo di una bacheca social ha la capacità potenziale di raggiungere un numero indeterminato di persone.

I social network e la diffamazione aggravata

Infatti, i social network, come vere e proprie “vetrine virtuali”, sono in grado di raccogliere spesso un numero molto elevato di lettori perché l’utilizzo dei social integra oggi una delle modalità principali attraverso le quali gruppi di soggetti condividono esperienze di vita, professionali, sociali, affettive.

Quindi attenzione. Postare commento sulla propria bacheca Facebook realizza una incontrollabile pubblicizzazione e diffusione di esso, quindi se offensivo, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall’art. 595 co. 3 del codice penale.

Questa norma prevede che se la “offesa” è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Quali “indizi” possono portare ad una condanna per diffamazione a mezzo Facebook

In tema di diffamazione aggravata per l’utilizzo dei social network, la Corte di Cassazione ha deciso, con la sentenza del 21 giugno 2021 n. 24212, rigettando il ricorso della difesa dell’imputato, si è attestata sulla riferibilità della diffamazione in argomento anche su base indiziaria. Precisa la Cassazione che è necessaria la convergenza cumulativa e precisa di alcuni elementi, tra i quali:

  • il movente;
  • l’argomento del forum su cui è avvenuta la pubblicazione;
  • il rapporto tra le parti;
  • la verosimile provenienza del post dal profilo virtuale dell’imputato;
  • l’utilizzo del suo nickname. 

Secondo la Suprema Corte, poi, è ben possibile addebitare la responsabilità penale all’imputato per diffamazione aggravata a mezzo social network anche anche in mancanza di “speciali” accertamenti tecnici circa la provenienza inequivocabile del post diffamatorio, come ad esempio l’indirizzo IP dell’utenza web che può essere riferita all’imputato.

Gli altri elementi per una condanna per diffamazione aggravata

Aggiunge poi la Corte che, oltre ai richiamati elementi indiziari, è ben possibile attribuire rilievo anche alla assenza di una denuncia di cd. “furto di identità” da parte dell’intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione dei post diffamatori.

Risponde a criteri logici e a massime di comune esperienza ritenere ragionevole la provenienza di un post dal profilo Facebook di un utente che abbia omesso di denunciare l’uso illecito del proprio nome da parte di terzi.

La Corte di Cassazione ha infine precisato un ultimo aspetto chiave: va senza dubbio attribuito rilievo al contenuto stesso dei post offensivi qualora richiamino “fatti” oggettivamente conoscibili da ben poche persone diverse dall’imputato.

Condividi:

Leggi più articoli

Contattaci per una consulenza legale

Ti assisteremo 24 ore su 24

Contattaci per una consulenza veloce

L’obiettivo dello studio legale è quella di soddisfare le esigenze della propria clientela e dei colleghi fornendo un’assistenza completa ed esaustiva, con soluzioni e risposte precise, puntuali e tempestive.

Contatti

Chi sono

L’Avv. Massimo Magliocchetti è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma (Tessera n. A51025), si occupa di diritto penale. Opera su tutto il territorio nazionale.

Avv. Massimo Magliocchetti P. IVA 15961011002 Ⓒ 2021 - Powered by marek Opold