Scatta il reato di “maltrattamenti” per il professore che davanti alla classe qualifichi ripetutamente come “deficiente” un proprio alunno. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3459 del 27 gennaio 2021, che ha escluso l’applicazione del più lieve reato di “abuso di mezzi di correzione“.
La Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso di un insegnante di una scuola media contro la sentenza della Corte di appello di Palermo, che aveva confermato anche il risarcimento del danno per i genitori che si sono costituiti parti civili. Il processo è nato dalla querela dei genitori dell’alunno.
Insegnante che insulta l’alunno: reato di maltrattamenti
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il comportamento dell’imputato rientrasse nel reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.). Infatti, dal processo è emerso che il docente apostrofasse sistematicamente la vittima durante le lezioni, oltre che dinanzi ai compagni di classe, con epiteti dall’indiscutibile valenza ingiuriosa. Non sono mancate, secondo i giudici, anche condotte volte a umiliare l’alunno.
La Cassazione ha argomentato nel ritenere il contegno del docente non necessario a scopi correttivi. Anzi, ha ritenuto indiscutibile che, anche laddove il suo autore avesse agito con quegli intenti tale suo comportamento non fosse affatto adeguato. I giudici di piazza Cavour hanno quindi ritenuto mancante il requisito della proporzione.
Maltrattamenti e abuso di mezzi di correzione: confini e differenze
La Sentenza n. 3459/2021 si è occupata anche dei confini tra le fattispecie previste dagli articoli 571 (Abuso di mezzi di correzione) e 572 (Maltrattamenti) del codice penale. Con particolare riferimento all’ambito scolastico, per la Corte vanno richiamati alcuni principi di diritto di recente affermati sempre dalla VI Sezione penale (Sent. n. 11777/2020).
L’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, previsto e punito dall’art. 571, c.p., ricorda la Cassazione, consiste nell’uso non appropriato di metodi, strumenti e, comunque, comportamenti correttivi od educativi, in via ordinaria consentiti dalla disciplina generale e di settore nonché dalla scienza pedagogica, quali, a mero titolo esemplificativo, l’esclusione temporanee dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie, forme di rimprovero non riservate.
I presupposti del reato di abuso di mezzi di correzione
L’uso dei mezzi di correzione, prosegue la Corte, deve ritenersi appropriato, quando ricorrano entrambi i seguenti presupposti:
a) la necessità dell’intervento correttivo, in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’alunno, dei doveri di comportamento su di lui gravanti;
b) la proporzione tra tale violazione e l’intervento correttivo adottato, sotto il profilo del bene-interesse del destinatario su cui esso incide e della compressione che ne determina.
Se c’è violenza scatta il reato di maltrattamenti
Qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica che psicologica non costituisce mezzo di correzione o di disciplina. Neanche se posta in essere a scopo educativo. Qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario trattamento del minore affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì, in presenza degli altri presupposti di legge, in quella di maltrattamenti, ai sensi dell’art. 572 c.p..