Guida dopo aver fumato una “canna”: punito solo in presenza di alterazione psico-fisica

Per essere puniti per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti non è sufficiente solo la positività alla sostanza ma è necessario che lo stato di alterazione psico-fisica sia conclamato e derivi dall’uso di droga. Lo ha precisato la Corte di cassazione con la sentenza n. 3900/2021.

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 (Cds)

Per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope si intende la condizione di alterazione psico–fisica dovuta all’ingestione di tali sostanze che mette il conducente in condizione di non poter guidare. L’alterazione psico-fisica consiste in una visione distorta, in una percezione della realtà completamente alterata, in un rallentamento dei riflessi e un offuscamento generale delle facoltà intellettive e psico-reattive, tali da mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità.

La Corte nella sentenza n. 3900/2021 ha spiegato che non è sufficiente che “l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione”.

La distinzione fra lo stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacente (articolo 187 Cds) e la guida sotto l’influenza dell’alcool (186 Cds) – prosegue la IV Sezione penale della Cassazione-, risiede tanto nell’indifferenza alla quantità di sostanza assunta, (che invece determina la diversa sanzione nell’ipotesi dell’alcool) quanto nella rilevanza dell’alterazione psicofisica causata dall’assunzione di droga.

Le differenze con il reato di Guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 Cds)

La scelta del legislatore di prevedere la punibilità a presupposti diversi da quelli previsti per la guida in stato di ebbrezza. Secondo la Cassazione “trova la sua ratio nell’apprezzamento della ritenuta maggior pericolosità dell’azione rispetto al bene giuridico tutelato della sicurezza stradale, che implica l’assenza di ogni gradazione punitiva a fronte dell’accertata alterazione psicofisica causata dall’assunzione di stupefacenti”.  Infatti, nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza è sufficiente porsi alla guida dopo aver assunto alcool oltre una determinata soglia: la punibilità scatta comunque al superamento di una determinata quantità a prescindere dalla alterazione riscontrata.

Nel caso di guida sotto effetto di sostanza stupefacenti il legislatore condiziona la punibilità all’effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza, ma di uno stato di alterazione da quella derivante. Con ciò intende la compromissione dei rapporti fra processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l’individuo in sé ed suoi rapporti con l’esterno.

Dunque, alla sintomatologia dell’alterazione, deve, dunque, accompagnarsi l’accertamento della sua origine. E cioè dell’assunzione di una sostanza drogante o psicotropa. Infatti la mera alterazione non è di per sé punibile, se non derivante dall’uso di sostanza, né essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione”.

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