Molestie telefoniche: è reato anche la sola anteprima whatsapp?

Questo mese è arrivata in redazione una domanda particolare: “Avvocato, un mio conoscente mi invia continuamente messaggi su WhatsApp in modo reiterato e petulante. Anche se non li apro, posso denunciarlo per molestie?”. Secondo la Cassazione è reato anche la sola anteprima whatsapp.

La risposta desideriamo condividerla in questo articolo, partendo da una importante sentenza della Corte di Cassazione pubblicata a fine 2021.

Infatti, secondo la Suprema Corte, con la sentenza n. 37974/2021 viene ribadito il principio per cui l’invasività del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario rileva in sé, e non conta la possibilità per quest’ultimo di interrompere l’azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale, ovvero di prevenirne la reiterazione, escludendo il contatto o l’utenza fastidiosa dal proprio cellulare. Approfondiamo.

Il reato di molestie

Il codice penale punisce con arresto o ammenda chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono, per “petulanza” o per altro biasimevole motivo reca molestia o disturbo al prossimo. Spiega la Corte che con l’art. 660 del codice penale il legislatore penale ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l’incidenza che il suo turbamento ha sull’ordine pubblico. L’interesse privato individuale riceve protezione soltanto riflessa e la tutela penale è accordata anche senza, e pur contro, la volontà delle persone molestate o disturbate. Ciò che viene in rilievo è il potenziale riflesso sull’ordine pubblico di comportamenti idonei a suscitare nel destinatario reazioni violente o altre forme di ribellione.

In cosa consiste la condotta molesta?

Anche da questo punto di vista la Cassazione spiega che l’elemento materiale della “molestia” è costituito dall’interferenza non accettata dalla vittima che altera dolorosamente, fastidiosamente o importunamente, in modo immediato o mediato, lo stato psichico di una persona. Quindi una insopportabile interferenza ispirata da un motivo riprovevole, oppure che riveste il carattere dell’assillo.

Messaggi whatsapp molesti: è reato la semplice “anteprima”?

Possono e devono essere ricondotti senza dubbio nell’alveo della previsione incriminatrice in parola, i messaggi di testo “short messages system” (cd. sms) e quelli whatsapp o messenger trasmessi attraverso telefoni mobili.

Spiega la Corte di Cassazione che in tali casi, a differenza della “email”, il destinatario è costretto, sia per il segnale audio che per la lettura, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e della tranquillità psichica.

A ciò si aggiunga un dettaglio. Oramai l’utilizzo dei telefoni e smartphone è diventato talmente dirompente nella vita quotidiana di ciascuno di noi che è ben possibile che, in determinate circostanze, questo turbamento sia veramente insostenibile per la vittima.

Anche la “anteprima” di whatsapp può integrare il reato di molestie

Sempre la Corte di Cassazione torna a precisare che può quindi affermarsi che nella locuzione della norma incriminatrice “col mezzo del telefono” rientrano tutte le comunicazioni che avvengono con modalità sincrona, dando luogo ad una immediata interazione tra soggetto agente e destinatario della comunicazione; anche se effettuate non propriamente con il mezzo del telefono, ma con altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza. Ciò che rileva è sempre il carattere “psichicamente dirompente” della comunicazione. E può essere tale persino la mera “anteprima” di testo del messaggio che compare sulla schermata di blocco del cellulare. 

Appare evidente che il tema si presta a numerose contestazioni, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico. Dunque è sempre opportuno sottoporre ogni situazione ad un professionista, meglio se esperto della materia penalistica, per poter valutare la sostenibilità in giudizio di una denuncia querela, oppure la migliore linea difensiva in caso di contestazione diretta all’imputato.

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