Il Codice della Privacy esclude la divulgazione dei nomi delle vittime di violenza sessuale, a meno che sia necessaria ai fini della corretta informazione sulla vicenda e che tale informazione corrisponda a un essenziale interesse pubblico. A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 4690/2021.
Si alle generalità della vittima solo se la notizia è di interesse generale
La Suprema Corte ha accolto il ricorso di una moglie che, violentata dal marito in un ambito di maltrattamenti in famiglia, lamentava la pubblicazione da parte di un giornalista delle proprie generalità.
I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che la divulgazione di nome e cognome della vittima deve essere valutata in rapporto alla circostanza che siano essenziali alla notizia e che questa sia di interesse generale.
Inoltre, la Corte precisa che tali dati coperti da privacy non siano “eccedenti” rispetto al fine di rendere una corretta informazione di un fatto che per le sue peculiarità coinvolge la dignità umana della vittima.
La Cassazione, infatti, ricorda che la dignità della vittima è un diritto fondamentale della persona che trova il suo riconoscimento nell’art. 2 Cost. e, in quanto tale, è una situazione giuridica soggettiva individuale.
Tale dignità, in un’ottica di comparazione con il diritto di manifestazione del pensiero, può subire un “ridimensionamento” quanto l’esercizio del diritto di cronaca si connota per una condotta del giornalista caratterizzata dal requisito dell’essenzialità dell’informazione il cui accertamento spetta al giudice di merito.
Diritto alla riservatezza e diritto cronaca: come bilanciarli
L’articolo 137 del Codice Privacy mira a tutelare la riservatezza delle persone offese dalla commissione di alcuni gravi reati, segnatamente di natura sessuale.
Ma la verità del fatto, la rilevanza dell’interesse pubblico a conoscerlo e la continenza nell’esporlo, da parte del giornalista, sono fattori che lasciano sopravanzare il diritto di cronaca sull’interesse alla privacy della persona offesa dal reato sessuale.
Cioè la tutela di rilievo costituzionale della dignità della persona può essere superata da una puntuale valutazione giornalistica – oggetto dell’esame del giudice, in caso di lite – sull’essenzialità dell’interesse a divulgare la notizia.
Quindi la bilancia può ben pendere dal lato della libertà di espressione in merito a un fatto che coinvolge la privacy individuale.