L’assenza di documenti da parte di una vittima della tratta delle donne arrivata clandestinamente in Italia non può infatti costituire un elemento di incertezza tale da negarle lo status di rifugiata. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 10 del 2021. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della richiedente ed ha affermato l’obbligo dell’Italia al rispetto della Convenzione di Istanbul contro la violenza di genere.
Status di rifugiato: rileva il timore di essere perseguitato
La Corte nella ordinanza ha ricordato che il decreto legislativo 251/2007, che attua la direttiva 2004/83/CE sull’attribuzione della qualifica di rifugiato, prevede che tale status possa essere riconosciuto ad un cittadino straniero, che, per timore fondato di essere perseguitato, con atti di persecuzione sufficientemente gravi anche di violenza fisica o psichica e compresa la violenza sessuale, in particolare per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese.
La nozione di “persecuzione”
Proprio il decreto legislativo 251/2007 offre una nozione di persecuzione, rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.
All’art. 7 del D. Lgs. 251/2007 viene disposto che ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione devono alternativamente:
- essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa dalla Convenzione sui diritti dell’Uomo;
- costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
Sempre secondo l’art. 7 del d. Lgs. 251/2007, gli atti di persecuzione possono, tra l’altro, assumere la forma di:
- atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
- azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all’articolo 10, comma 2;
- atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia.
Convenzione di Istanbul: violenza contro le donne
Il Preambolo della Convenzione di Istanbul del 2011 sancisce poi che deve essere riconosciuta la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, per tale dovendosi intendere qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisca le donne in modo sproporzionato.
Violenza contro le donne come forma di persecuzione
Le Parti aderenti alla Convenzione, tra cui l’Italia, prosegue la Corte nell’ordinanza 10/2021, “si sono impegnate ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare o sussidiaria”.
I giudici di Piazza Cavour hanno poi precisato che il requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. ll relativo onere probatorio, più attenuato in funzione dell’intensità della persecuzione, incombe sull’istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la “credibilità” dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza.
Il ruolo del giudice: accertamento della situazione reale
La Corte di Cassazione, nella sentenza 10/2021, ha infine ricordato che l’autorità amministrativa e il giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, nell’istruzione della domanda devono svolgere un ruolo attivo, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente. Ciò al fine di accertarne la situazione reale, “con particolare approfondimento nelle ipotesi di più violenta aggressione della libertà e della dignità della donna, come nel caso in questione, di ‘vendita’ della richiedente, di per sé integrante un trattamento di tipo schiavistico, esigente di specifiche informazioni sulla situazione delle donne nigeriane, anche considerato che spesso le vittime di tratta non denunciano le violenze subite per timore di ritorsioni”.